Esci di casa alle 6:40 con il furgone aziendale, raggiungi il primo cantiere alle 8:00, chiudi l’ultimo intervento alle 17:00 e rientri alle 18:20. Sul cartellino risultano otto ore. Nella giornata ne sono passate quasi dodici, e le tre ore al volante non compaiono da nessuna parte se non come indennità di trasferta: una cifra fissa, uguale che tu abbia guidato venti minuti o tre ore.

È una delle questioni più fraintese dell’orario di lavoro, perché la risposta corretta non è né «il viaggio si paga sempre» né «il viaggio non si paga mai». Dipende da un criterio preciso, che la giurisprudenza applica da anni e che la Cassazione ha ribadito ancora nel gennaio 2026.

In una riga: non conta quanto dura il viaggio, conta chi lo decide. Se destinazione, orario, mezzo o percorso li stabilisce l’azienda e tu non puoi disporre liberamente di quel tempo, lo spostamento è orario di lavoro. Se raggiungi in autonomia un luogo di lavoro stabile e abituale, non lo è.

La regola di partenza: il tragitto casa-lavoro resta fuori

Il punto di partenza è consolidato e conviene accettarlo prima di discutere le eccezioni: il tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede di lavoro non è orario di lavoro e non è retribuibile. Non lo è nemmeno quando il tragitto è lungo, faticoso o reso obbligato dagli orari dei mezzi.

La ragione sta nella definizione stessa contenuta nell’articolo 1 del D.Lgs. 66/2003: è orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della propria attività. Mentre guidi verso l’ufficio in cui lavori tutti i giorni nessuna delle tre condizioni ricorre davvero: scegli tu quando partire, con quale mezzo e lungo quale strada. La stessa logica vale per il momento in cui la giornata comincia una volta arrivato, questione trattata in quando inizia l’orario di lavoro.

Il principio di funzionalità: quando il viaggio diventa prestazione

L’eccezione non nasce dalla distanza ma dal controllo. La giurisprudenza la chiama principio di funzionalità: quando il tempo impiegato per spostarsi è determinato dalle direttive del datore di lavoro ed è funzionale alla prestazione, quel tempo rientra nell’orario di lavoro.

Tre casi a confronto: il tragitto da casa alla sede abituale non è orario di lavoro, lo spostamento dalla sede aziendale al cliente lo è, e per chi non ha una sede fissa lo è anche il viaggio da casa al primo cliente
Lo stesso tragitto cambia qualificazione a seconda di chi decide destinazione, orario e percorso.

Chi non ha una sede fissa: la regola europea

Il riferimento decisivo per i lavoratori itineranti arriva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 10 settembre 2015 nella causa C‑266/14, nota come caso Tyco, la Corte ha stabilito che per i lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso o abituale costituisce orario di lavoro, ai sensi della direttiva 2003/88/CE, anche il tempo impiegato per spostarsi dal proprio domicilio al primo cliente e dall’ultimo cliente al domicilio.

Il ragionamento della Corte è lineare. Gli spostamenti sono intrinseci alla condizione di chi non ha una sede fissa: il luogo di lavoro non può essere ridotto ai soli punti di intervento presso i clienti, perché durante il tragitto il lavoratore è comunque a disposizione del datore, che decide l’ordine e la collocazione delle visite. Nel caso concreto la soppressione degli uffici regionali era stata una scelta aziendale, non dei dipendenti.

Dalla sede al cliente e ritorno

Sul fronte interno la Corte di cassazione è arrivata alla stessa conclusione per una fattispecie molto comune. Con l’ordinanza n. 16674 del 17 giugno 2024, relativa a manutentori che intervenivano presso i clienti, la Corte ha affermato che rientra nell’orario di lavoro il tempo impiegato la mattina per recarsi dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e, la sera, per rientrare in sede dopo l’ultimo.

Il criterio richiamato è quello delle attività preparatorie: rientrano nell’orario quando si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore. Passare dall’azienda a prendere mezzo, attrezzatura e ordine di servizio non è un adempimento personale, è già esecuzione di istruzioni. Nella stessa direzione si era mossa l’ordinanza n. 24828 del 9 ottobre 2018, per la quale il tempo di viaggio è tempo di servizio in quanto funzionale all’orario di lavoro, anche in presenza di momenti di inattività.

Il confine ribadito nel 2026

Il quadro non è però a senso unico, ed è importante saperlo prima di impostare una richiesta. Con l’ordinanza n. 644 del 12 gennaio 2026, pronunciata sul caso di una guardia giurata, la Cassazione ha escluso la retribuzione del tragitto verso un luogo di lavoro stabile e abituale raggiunto in autonomia dal dipendente.

La differenza con i casi precedenti sta tutta nel grado di eterodirezione. Il manutentore che parte dalla sede con il furgone aziendale verso un cliente scelto dall’azienda non sta andando al lavoro: sta già lavorando. La guardia giurata che ogni giorno raggiunge con mezzi propri lo stesso presidio sta compiendo un normale tragitto casa-lavoro, per quanto lungo.

Di norma è orario di lavoro

Spostamenti tra più luoghi di intervento nella stessa giornata; dalla sede al cliente e ritorno; da casa al primo cliente per chi non ha sede fissa.

Elemento comune: è l’azienda a stabilire dove, quando e come.

Di norma non lo è

Il tragitto quotidiano verso la sede contrattuale; il raggiungimento autonomo di un presidio stabile; il viaggio compiuto con libertà di orario e percorso.

Elemento comune: quel tempo lo organizzi tu.

Resta un terreno intermedio: la trasferta occasionale verso una sede diversa da quella abituale. Qui la qualificazione dipende dai vincoli concreti imposti dall’azienda e, molto spesso, da ciò che il contratto collettivo prevede espressamente.

L’indennità di trasferta non retribuisce le ore

È l’equivoco che blocca la maggior parte delle discussioni aziendali, e nasce da una confusione comprensibile tra due voci che hanno natura diversa.

Nell’impostazione tradizionale — ripresa dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 15 del 2 aprile 2010 e da pronunce come Cass. n. 5701 del 22 marzo 2004 — il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa: il disagio che ne deriva è assorbito dall’indennità di trasferta, che ha quindi natura indennitaria e non retributiva. Da qui la conseguenza che quelle ore non si sommano all’orario normale e non diventano straordinario.

Perché la distinzione conta. Un’indennità forfetaria compensa il disagio e resta identica a parità di missione. La retribuzione delle ore cresce con le ore. Quando il tempo di viaggio è qualificato come orario di lavoro va retribuito con la normale retribuzione se cade dentro l’orario, e con le maggiorazioni dello straordinario se lo supera: due regimi che l’indennità non sostituisce.

La domanda operativa da porsi non è dunque «ricevo l’indennità?» ma «quelle ore sono entrate nel computo dell’orario?». Sono due righe diverse del cedolino e possono coesistere senza che l’una escluda l’altra.

Le franchigie che non reggono

Una prassi diffusa consiste nel non conteggiare i primi minuti di viaggio di ogni giornata, con una soglia fissata da accordo aziendale. La Cassazione ha dichiarato nulla una clausola di questo tipo, che escludeva dalla retribuzione i primi trenta minuti giornalieri di spostamento dei tecnici verso i clienti, quindici all’andata e quindici al ritorno.

Il principio è semplice: se quel tempo è orario di lavoro per legge, l’autonomia collettiva o individuale non può dichiararlo non retribuibile. Nella stessa vicenda la Corte ha ammesso l’uso dei dati di geolocalizzazione aziendale per quantificare con precisione le differenze retributive: i sistemi installati per esigenze organizzative possono diventare il mezzo di prova più solido a favore del lavoratore.

Quando il viaggio spinge la giornata oltre l’orario

Riconoscere il tempo di viaggio come orario di lavoro non è un esercizio teorico: ha due effetti immediati sulla giornata, uno economico e uno sulla sicurezza.

Giornata di un tecnico itinerante: un’ora di viaggio al mattino, sette ore di lavoro presso i clienti, un’ora di pausa non retribuita e un’ora di rientro, per un totale di nove ore conteggiate contro otto contrattuali e un’ora di straordinario
Con gli spostamenti dentro il conteggio la giornata arriva a nove ore: l’eccedenza è straordinario, non tempo neutro.

Sul piano economico, le ore che superano l’orario normale vanno trattate come lavoro straordinario con la maggiorazione del CCNL, non come ore ordinarie da recuperare, a meno che il contratto non le faccia confluire in banca ore. Il conto si fa in due passaggi: paga oraria, poi maggiorazione.

Quanto vale l’eccedenza di una giornata

=

14,45 €

Sul piano della sicurezza l’effetto è forse più rilevante. Se il viaggio è orario di lavoro, entra nel computo delle 48 ore medie settimanali e determina il momento da cui decorrono le undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro: una giornata chiusa alle 20:30 dopo il rientro non consente il rientro in servizio alle 6:00 del mattino seguente. Il meccanismo del riposo e dei cambi turno è spiegato in lavoro notturno e turni.

Come misurare e documentare gli spostamenti

Una richiesta sul tempo di viaggio si regge o cade sulla qualità dei dati. Un’impressione di aver guidato molto non è discutibile in nessuna sede; una tabella con date, orari e tragitti sì.

  1. Parti dal CCNL, non dalla sentenza

    Molti contratti collettivi disciplinano già il tempo di viaggio, riconoscendolo in tutto o in parte come orario oppure compensandolo con indennità specifiche. Dove la clausola esiste, è quella a fare testo per prima.

  2. Classifica ogni tratto prima di contarlo

    Casa‑sede, sede‑cliente, cliente‑cliente, ultimo cliente‑casa. Sono quattro categorie con quattro trattamenti possibili: mescolarle in un unico totale rende il conteggio inutilizzabile.

  3. Registra orario di partenza e di arrivo di ogni tratto

    Non la durata stimata, ma i due estremi. La durata si ricava, gli estremi no, e sono quelli che si confrontano con ordini di servizio, rapportini e dati di geolocalizzazione.

  4. Converti in centesimi di ora prima di sommare

    Un’ora e cinquanta minuti vale 1,83 e non 1,50. È l’errore che manda a monte più conteggi quando si moltiplica per una tariffa oraria: la regola completa è in minuti in decimali.

  5. Confronta il totale con l’orario contrattuale

    Giornata per giornata, non a fine mese. Serve a capire quali giornate hanno superato l’orario normale e di quanto, perché è su quelle che si misura l’eventuale straordinario.

Per il metodo di conteggio della giornata, pausa compresa, il riferimento è come calcolare le ore di lavoro; per tenere il registro mensile e ottenere il totale in ore e decimali c’è il calcolatore delle ore lavorative, che somma le righe della giornata ed esporta il foglio ore.

Il test in cinque domande

Prima di aprire una discussione conviene capire se il tratto che hai in mente regge davvero. Più caselle spunti, più quello spostamento somiglia a orario di lavoro.

Quel tragitto è tuo o dell’azienda?

Se invece parti quando vuoi, scegli il percorso e vai sempre nello stesso posto, nessuna delle cinque condizioni regge: stai andando al lavoro, non stai lavorando.

Tratto Chi lo organizza Di norma
Casa → sede abituale Il lavoratore Non è orario di lavoro
Sede → cliente e ritorno L’azienda È orario di lavoro
Cliente → cliente L’azienda È orario di lavoro
Casa → primo cliente, senza sede fissa L’azienda È orario di lavoro
Trasferta occasionale Dipende dai vincoli Valutazione caso per caso

La domanda giusta da portare al responsabile del personale non è se il viaggio vada pagato, ma se quelle ore siano state computate nell’orario. L’elenco completo di calcolatori e guide è nella pagina strumenti e guide.

Contenuto informativo. Le pronunce citate riguardano situazioni concrete e non si estendono automaticamente a ogni rapporto di lavoro. Molti CCNL disciplinano espressamente il tempo di viaggio e le indennità collegate: in quel caso è il contratto a fare testo. Per una valutazione vincolante rivolgiti a un consulente del lavoro, a un avvocato giuslavorista o alla rappresentanza sindacale.

Fonti normative e giurisprudenziali. D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, artt. 1, 4 e 7; direttiva 2003/88/CE. Corte di giustizia UE, sentenza 10 settembre 2015, causa C‑266/14 (Tyco). Cass. sez. lav., ordinanza n. 16674 del 17 giugno 2024; ordinanza n. 24828 del 9 ottobre 2018; ordinanza n. 644 del 12 gennaio 2026; sentenza n. 5701 del 22 marzo 2004. Ministero del lavoro, interpello n. 15 del 2 aprile 2010. Gli importi indicati sono esemplificativi, calcolati su una paga oraria di 11,56 € lordi.

Domande frequenti

Il tempo di viaggio è orario di lavoro?

Lo è quando lo spostamento è organizzato dal datore di lavoro e il lavoratore non può disporre liberamente di quel tempo: è il cosiddetto principio di funzionalità. Non lo è invece il tragitto compiuto in autonomia verso un luogo di lavoro stabile e abituale. A decidere non sono la distanza o la durata, ma chi stabilisce destinazione, orario, mezzo e percorso.

Il tragitto casa-lavoro conta come orario di lavoro?

Di regola no. Il tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede abituale non rientra nell’orario di lavoro e non è retribuibile, anche quando è lungo. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 644 del 12 gennaio 2026 per un lavoratore che raggiungeva autonomamente un presidio stabile.

Chi non ha una sede fissa come conta le ore di viaggio?

Per i lavoratori itineranti vale la regola fissata dalla Corte di giustizia UE con la sentenza del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14: è orario di lavoro anche il tempo di spostamento dal domicilio al primo cliente e dall’ultimo cliente al domicilio, perché gli spostamenti sono intrinseci alla prestazione e il lavoratore resta a disposizione del datore.

L’indennità di trasferta sostituisce la retribuzione delle ore di viaggio?

No: ha natura indennitaria e compensa il disagio della missione, restando identica a parità di trasferta. Se invece quel tempo è qualificato come orario di lavoro va retribuito con la normale retribuzione, e con le maggiorazioni dello straordinario se supera l’orario normale. Sono due voci distinte che possono coesistere in busta paga.

Le ore di viaggio possono diventare straordinario?

Sì, quando sono orario di lavoro e la giornata supera l’orario normale: l’eccedenza va trattata come lavoro straordinario con la maggiorazione del CCNL. Quelle ore rientrano inoltre nel computo delle 48 ore medie settimanali e spostano in avanti il momento da cui decorrono le 11 ore di riposo consecutivo.