Il contratto dice 20 ore a settimana. Il programma dei turni, da tre mesi, ne mette 26, poi 28, poi di nuovo 25. In busta paga le ore in più compaiono, ma pagate alla stessa tariffa di quelle normali, e nessuno ti ha mai spiegato se sia giusto. È una delle domande che tornano più spesso nei forum dei lavoratori e agli sportelli sindacali, soprattutto nel commercio e nella grande distribuzione.

La risposta ha dentro tre numeri: 40, 25% e 15%. Il primo dice fin dove arrivano le ore supplementari, il secondo quante possono chiedertene se il contratto collettivo non dice nulla, il terzo quanto devono valere come minimo. Il resto lo decide il tuo CCNL, e conviene sapere dove guardare.

In una riga: nel part time le ore oltre il tuo orario e fino a 40 settimanali sono lavoro supplementare, non straordinario. Se il CCNL non le regola, l’azienda può chiederne al massimo il 25% delle ore settimanali concordate e deve pagarle almeno il 15% in più. Dalla 41ª ora scatta lo straordinario vero e proprio.

Prima di tutto: quante ore prevede davvero il tuo contratto

Ogni calcolo parte dall’orario scritto nella lettera di assunzione, espresso in ore settimanali oppure in percentuale del tempo pieno. Le due forme si convertono in un attimo, ma solo se conosci il tempo pieno del tuo contratto collettivo: nella maggior parte dei CCNL sono 40 ore, in altri 38 o 36.

Part time Ore settimanali Al giorno, su 5 giorni Media mensile
50% 20 h 4 h 86,67 h
60% 24 h 4 h 48 min 104 h
75% 30 h 6 h 130 h
80% 32 h 6 h 24 min 138,67 h
90% 36 h 7 h 12 min 156 h

I valori sono calcolati su un tempo pieno di 40 ore. La media mensile segue la stessa logica del divisore dei full time, ore settimanali × 52 ÷ 12: il perché è spiegato nella guida al monte ore mensile e al divisore 173.

Attenzione al caso in cui il tempo pieno non è 40. Chi lavora 28 ore su un tempo pieno contrattuale di 38 ha un part time del 73,68%, non del 70%. Cambia la percentuale e cambia anche il punto in cui le ore smettono di essere supplementari e diventano straordinarie.

Supplementare o straordinario: la soglia delle 40 ore

Nel linguaggio comune ogni ora oltre l’orario è «straordinario». Per la legge non è così. L’articolo 6 del D.Lgs. 81/2015 distingue due categorie per chi lavora a tempo parziale:

  • Lavoro supplementare: le ore oltre quelle del tuo contratto, ma entro l’orario normale del tempo pieno, di norma 40 settimanali.
  • Lavoro straordinario: le ore oltre l’orario normale del tempo pieno. Per un part timer funziona come per un full time, con le stesse maggiorazioni e lo stesso tetto annuo.
Contratto part time da 20 ore su una scala da 0 a 48 ore: fino a 20 ore ordinarie, da 20 a 25 ore supplementari esigibili se il CCNL non dispone nulla, da 25 a 40 ore supplementari solo se previste dal CCNL o accettate dal lavoratore, da 40 a 48 ore straordinario
Le supplementari si fermano sempre all’orario del tempo pieno. Il tratto tratteggiato dipende dal tuo contratto collettivo.

La distinzione non è un cavillo. Supplementare e straordinario hanno tetti, maggiorazioni e regole di rifiuto diverse, e in busta paga dovrebbero comparire su righe separate. Se nel cedolino trovi un’unica voce di ore in più pagata a tariffa piena, la prima cosa da capire è in quale delle due fasce cadono quelle ore.

Oltre le 40 ore valgono le regole generali spiegate nella guida su come si calcolano gli straordinari: maggiorazione del CCNL, tetto di 250 ore annue e media massima di 48 ore settimanali.

Quante ore supplementari possono chiederti

Qui la legge fa un passo indietro e lascia la parola ai contratti collettivi. È il CCNL a fissare il numero massimo di ore supplementari, le causali e le conseguenze del superamento del tetto. Solo se il tuo contratto collettivo non disciplina affatto il lavoro supplementare entra in gioco la regola di riserva: l’azienda può chiederne al massimo il 25% delle ore settimanali concordate.

Contratto 25% delle ore Supplementari esigibili Totale settimanale
20 h 5 h 5 h 25 h
24 h 6 h 6 h 30 h
30 h 7 h 30 min 7 h 30 min 37 h 30 min
32 h 8 h 8 h 40 h
36 h 9 h 4 h 40 h, poi straordinario

L’ultima riga è quella che sorprende di più: con 36 ore di contratto il 25% varrebbe 9 ore, ma le supplementari si fermano comunque a 40. Dalla 41ª ora in poi si parla di straordinario.

Altri due dettagli si scoprono spesso tardi. Molti contratti collettivi non ragionano sulla settimana ma sul mese o sull’anno, quindi una settimana pesante può essere compensata da una leggera senza violare il tetto. E conta anche il limite giornaliero: in una giornata non puoi superare l’orario che farebbe un collega a tempo pieno.

Oltre il tetto la richiesta non è più un potere dell’azienda e serve il tuo accordo. Alcuni contratti, come quelli del comparto Funzioni locali, pagano proprio le ore eccedenti il limite con una maggiorazione più alta, il 25% anziché il 15%.

Quanto valgono: il 15% che spesso sparisce

Quando il CCNL non stabilisce nulla, la legge fissa la maggiorazione minima del lavoro supplementare al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza su ferie, tredicesima e TFR. Molti contratti collettivi prevedono percentuali più alte: il dato giusto è sempre quello del tuo CCNL, ma il 15% è il pavimento quando il contratto tace.

Facciamo il conto con numeri concreti. Un full time da 1.800 € lordi al mese diventa, a 20 ore, uno stipendio di 900 € lordi. La paga oraria non cambia, perché un’ora di un part timer non può valere meno di un’ora di un collega a tempo pieno:

  • Paga oraria: 900 € ÷ 86,67 ore medie mensili = 10,38 €
  • Ora supplementare con il 15%: 10,38 € × 1,15 = 11,94 €
  • Cinque ore supplementari a settimana: circa 21,7 ore al mese, cioè 259 € lordi invece di 225 €

La differenza è di circa 34 € al mese, poco più di 400 € l’anno. È esattamente quello che si perde quando le ore in più vengono pagate come ordinarie, un’abitudine che emerge di continuo nei racconti dei lavoratori. Su un forum di settore una dipendente con 20 ore da contratto raccontava di aver svolto 232 ore supplementari in un solo anno, tra 4 e 10 ore extra ogni settimana. Con la paga dell’esempio, la sola maggiorazione minima su quelle ore vale oltre 360 €.

Un esempio completo: 36 ore di contratto, 44 lavorate

Il caso che crea più confusione è la settimana che attraversa entrambe le soglie. Prendiamo un part time da 36 ore con la stessa paga oraria di 10,38 € e un CCNL che paga lo straordinario diurno al 25%. Quella settimana le ore lavorate sono 44.

Settimana da 44 ore con contratto part time da 36: le prime 36 ore sono ordinarie, dalla 37ª alla 40ª sono 4 ore supplementari pagate 11,94 euro per un totale di 47,76 euro, dalla 41ª alla 44ª sono 4 ore straordinarie pagate 12,98 euro per un totale di 51,90 euro
Le stesse 8 ore in più finiscono su due righe diverse del cedolino, con due maggiorazioni diverse.
  1. Le prime 36 ore sono ordinarie e coperte dallo stipendio.
  2. Dalla 37ª alla 40ª ora sono supplementari: 4 ore × 11,94 € = 47,76 €.
  3. Dalla 41ª alla 44ª ora sono straordinarie: 4 ore × 12,98 € = 51,90 €.

Se in busta paga trovi 8 ore di straordinario, oppure 8 ore pagate come ordinarie, c’è qualcosa da chiedere all’ufficio paghe. Per sommare le ore della settimana senza sbagliare il riporto dei minuti usa il calcolo di ore e minuti, poi confronta il totale con il tuo orario contrattuale.

Puoi dire di no alle ore supplementari?

Dipende da chi le regola. Se il tuo CCNL non disciplina il lavoro supplementare, la legge ti consente di rifiutare quando il rifiuto è giustificato da comprovate esigenze di uno di questi quattro tipi:

  • Lavorative: hai un secondo lavoro con orari incompatibili.
  • Di salute: terapie, visite o cure già programmate.
  • Familiari: assistenza a figli, genitori anziani o familiari con disabilità.
  • Di formazione professionale: corsi, esami, percorsi di studio.

La parola che pesa è «comprovate». Un rifiuto generico può avere conseguenze disciplinari, uno documentato no: conserva certificati, calendari dei corsi, l’orario dell’altro impiego.

Se invece il CCNL regola il lavoro supplementare valgono le sue regole, e alcuni contratti prevedono che una quota di ore richieste entro certi limiti non si possa rifiutare se non per giustificati motivi. In quel caso la risposta sta nell’articolo del tuo contratto collettivo dedicato al tempo parziale.

Da non confondere con le clausole elastiche, che permettono all’azienda di spostare o aumentare in modo stabile il tuo orario. Richiedono un patto scritto firmato da te e un preavviso di almeno due giorni lavorativi, e il rifiuto di concordare variazioni dell’orario non è un giustificato motivo di licenziamento.

Quando il part time esiste solo sulla carta

In Italia il part time spesso non è una scelta. Secondo l’Istat nel 2025 lavorava a orario ridotto il 16% degli occupati, ma per la metà di loro non era una preferenza: l’8% di tutti gli occupati era in part time involontario, cioè lavorava meno ore perché non aveva trovato un tempo pieno. Sette su dieci sono donne.

In questo contesto le ore supplementari diventano a volte il modo per avere un lavoratore quasi a tempo pieno pagando, sulla carta, un contratto ridotto. Le sigle sindacali del commercio lo denunciano da anni, e i dati provinciali più recenti mostrano quanto siano diffusi i contratti con pochissime ore formali. Il part time però non è simulabile: se l’orario reale è sistematicamente quello di un full time, il contratto non descrive più il rapporto.

Il tuo part time è ancora un part time?

Se ti riconosci in più di una frase, la strada più semplice è chiedere il consolidamento: l’aumento stabile delle ore del contratto fino all’orario che di fatto già svolgi. Alcuni CCNL prevedono che azienda e rappresentanze sindacali valutino proprio il consolidamento di una parte delle ore supplementari prestate con regolarità.

Un contratto da 24 o 28 ore anziché 20 significa una retribuzione certa ogni mese, ferie e tredicesima calcolate su più ore e più contributi per la pensione. Il prezzo è la flessibilità: le ore consolidate diventano un obbligo anche nelle settimane in cui ne vorresti fare meno.

Quando l’orario a tempo pieno è stabile e sistematico, la questione può arrivare fino al riconoscimento in giudizio del rapporto a tempo pieno. È una valutazione caso per caso: servono un sindacato o un avvocato del lavoro e, soprattutto, delle prove.

Come documentare le ore prima che servano

Qualunque richiesta, dal consolidamento alla vertenza, si regge su un punto: dimostrare quante ore hai lavorato davvero, e l’onere spetta a te. Con la sentenza n. 7293/2026 la Cassazione ha ribadito che il giudice valuta le timbrature insieme agli altri elementi di prova, perché il tempo tra il badge di entrata e quello di uscita non coincide per forza con il tempo effettivamente lavorato. Il badge aiuta, ma da solo può non bastare.

  1. Annota ogni giorno entrata, uscita e pausa effettiva, quando succede e non a fine mese.
  2. Conserva le richieste: messaggi, email e turni pubblicati in cui ti chiedono di restare o di coprire un collega.
  3. Confronta ogni cedolino con le tue note: ordinarie, supplementari e straordinarie devono tornare.
  4. Tieni traccia dei rifiuti e dei motivi, con la documentazione allegata.
  5. Non aspettare troppo: i crediti di lavoro, straordinari compresi, si prescrivono di norma in cinque anni, con una decorrenza che varia secondo il tipo di rapporto.

Il foglio ore mensile serve proprio a questo: registri ogni giornata, il totale si aggiorna da solo e a fine mese puoi esportarlo in CSV o stamparlo. I dati restano nel tuo browser e non vengono inviati a nessun server.

Se il dubbio riguarda i minuti prima dell’inizio del turno, leggi anche quando inizia l’orario di lavoro. Se invece l’azienda compensa le ore in più con riposi anziché pagarle, la guida su flessibilità oraria e banca ore spiega come funziona il recupero.

Fonti normative e dati. D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, artt. 4, 5 e 6; D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, artt. 3 e 4. Cass. sez. lav., sentenza n. 7293/2026. Istat, occupati in part time e in part time involontario, anno 2025. Gli importi sono esemplificativi, calcolati su una paga oraria di 10,38 € lordi: le maggiorazioni effettive dipendono dal CCNL applicato.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra ore supplementari e straordinarie?

Nel part time sono supplementari le ore oltre quelle del contratto ma entro l’orario del tempo pieno, di norma 40 settimanali. Sono straordinarie quelle oltre le 40 ore: seguono le stesse regole e le stesse maggiorazioni dei lavoratori full time. Le due voci dovrebbero comparire separate in busta paga.

Quante ore supplementari si possono fare con un part time da 20 ore?

Se il CCNL non disciplina il lavoro supplementare, l’azienda può chiederne al massimo il 25% delle ore settimanali concordate: con 20 ore sono 5 ore, per un totale di 25. Se il CCNL lo regola valgono i suoi limiti, che possono essere calcolati su base mensile o annua. In ogni caso le ore restano supplementari solo fino all’orario del tempo pieno.

Come vengono pagate le ore supplementari?

Quando il contratto collettivo non stabilisce nulla, la legge prevede una maggiorazione minima del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza su ferie, tredicesima e TFR. Molti CCNL prevedono percentuali più alte. Con una paga oraria di 10,38 €, ogni ora supplementare vale almeno 11,94 € lordi.

Posso rifiutare le ore supplementari?

Se il CCNL non regola il lavoro supplementare puoi rifiutarlo per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto va documentato. Se il CCNL lo disciplina, valgono le sue regole, che a volte rendono obbligatoria una quota di ore salvo giustificati motivi.

Se faccio sempre ore in più posso chiedere di aumentare le ore del contratto?

Sì, puoi chiedere il consolidamento, cioè l’aumento stabile dell’orario contrattuale fino a quello che svolgi di fatto. Alcuni CCNL prevedono che azienda e sindacati valutino il consolidamento delle ore supplementari svolte con regolarità. Quando l’orario reale è sistematicamente quello di un full time, conviene rivolgersi a un sindacato o a un avvocato del lavoro.